Regesto: • Chi presenta un ricorso popolare ha diritto ad una trattazione materiale del proprio ricorso, se soddisfa i requisiti indicati nella LRTV. Non è necessario un particolare interesse degno di tutela giuridica (cons. 1.3). • La base per valutare la conciliabilità di un'emissione con il principio dell'oggettività è la trasmissione o il contributo contestato, nella forma in cui è stato diffuso il giorno in questione. La rettifica di un'informazione non corretta, effettuata il giorno successivo nel medesimo programma contenitore, non può più essere presa in considerazione (cons. 4). • Una rettifica pubblica