Base giuridico: Art. 45 s. Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche (RS 0.191.01) Art. 8 Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari (RS 0.191.02) Art. 8 Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (con All.) (RS 0.518.12) Art. 8 Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (con All.) (RS 0.518.23) Art. 8 Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (con All.) (RS 0.518.42) Art.