Un maggior trattamento ineguale tra le diverse forme di società o tra gli altri tipi di redditi potrebbe essere di per sé ammesso, anche senza base costituzionale, se le misure previste perseguono un obiettivo importante e osservano il principio della proporzionalità (principi dell’idoneità, della necessità e della proporzionalità in senso stretto). Un’imposizione finanziariamente neutra invece di un’imposizione parziale bassa dei dividendi non è adeguata per raggiungere l’obiettivo della crescita economica e non giustifica una grave disparità di trattamento né delle società di persone né degli altri tipi di redditi (n. 4.3.3 e