La neutralità della forma giuridica rientra ugualmente in questo principio. È riconosciuto da tutti che il diritto fiscale non deve essere definito in modo da essere contrario agli istituti giuridici del diritto privato. Non è pertanto ammesso prevedere incentivi fiscali che rendano illusoria nella prassi una forma giuridica prevista dal diritto privato (n. 4.3.2 e 5.2). - Il perseguimento di obiettivi non fiscali, come la crescita economica, per mezzo di strumenti di diritto fiscale è già di per sé problematico e deve in linea di massima poggiare su una base costituzionale. Un maggior trattamento ineguale tra le diverse forme di società o tra