un’esenzione fiscale ai guadagni in capitali privati è limitato (n. 3.6 e 5.1). - Il principio della parità di trattamento esige una parità di trattamento nei casi uguali, ma nessuna parità di trattamento nei casi ineguali. Un trattamento fiscale differenziato a seconda del tipo di finanziamento della società di capitali non rappresenta di per sé un’ineguaglianza di trattamento; sono fatti salvi i casi della sovraimposizione. Nell’elaborazione delle misure legali il legislatore deve pertanto fare attenzione a che lo sgravio non favorisca, senza un motivo plausibile, una categoria di contribuenti rispetto a un'altra. La neutralità della