la necessità d’intervento giuridica è pertanto limitata. I- noltre, i guadagni in capitali derivati dalle alienazioni di partecipazioni della sostanza privata sono esenti da imposta. Tenendo conto di questi aspetti, il legislatore deve fare attenzione a che le misure decise da lui stesso non creino nuove ingiustizie in cui una categoria di contribuenti sia favorita in modo esagerato (n. 1.3, 4.1). - Il margine di manovra del legislatore che intende definire un'imposizione parziale dei dividenti e al contempo un’esenzione fiscale ai guadagni in capitali privati è limitato (n. 3.6 e 5.1).