Regesto: - Il legislatore gode, all’interno di un dato margine, di una certa libertà di azione nella definizione dell’aliquota dell’imposizione parziale. Con riguardo alle molteplicità fiscali della Svizzera e ai relativi fattori da tenere in considerazione, i principi costituzionali non permettono di stabilire chiaramente un limite d’imposizione parziale (n. 1.1 e 5.2). - La doppia imposizione economica provoca solo in pochi casi un trattamento giuridico ineguale (distribuzione dei dividendi superiore al 70%); la necessità d’intervento giuridica è pertanto limitata.