L’art. 3 cpv. 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo (Convenzione) sancisce per gli Stati un obbligo di protezione che va oltre l’aiuto in situazioni di bisogno di cui all’art. 12 Cost. L'assistenza che deve essere prestata a un minorenne non accompagnato colpito da una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato dipende dalle circostanze concrete e deve prendere in considerazione la particolare protezione e il benessere del fanciullo. In virtù dell’art. 11 e 35 Cost. e dell’art. 3 cpv. 2 della Convenzione lo Stato è tenuto ad agire non appena è a conoscenza del fatto che un minorenne si trova in situazione di bisogno a prescindere se l’aiuto è chiesto o meno.