Una procedura di destituzione della Commissione giudiziaria si conclude con una dichiarazione di non doversi procedere oppure con una proposta di destituzione all’Assemblea federale. Entrambe le decisioni non sono impugnabili (n. IV 7). Considerate l’equità di trattamento di simili casi e il principio della prevedibilità dell’azione statale in un ambito così delicato sotto il profilo dello Stato di diritto, sarebbe opportuno fissare in modo generale e astratto le norme fondamentali applicabili alla procedura amministrativa parlamentare (n. V). Rechtliche Grundlagen: Art. 29, 35, 191c BV (SR 101); Art. 40a, 45, 150 ParlG (SR 171.10); Art. 10 SGG (SR 173.71); Art. 10 VGG (SR 173.32)