Le disposizioni applicabili alla procedura della Commissione giudiziaria sono sancite nella legge sul Parlamento. In qualità di organi statali, l’Assemblea federale e la Commissione giudiziaria sono vincolate dai diritti fondamentali e devono osservare nella procedura di destituzione le garanzie procedurali generali e le garanzie dei diritti fondamentali materiali della Costituzione. Risulta tuttavia problematico il fatto che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II) non prevedano un rimedio giuridico contro le decisioni dell’Assemblea federale sulla non rielezione (n. III).