Regesto: 1. Gli assicuratori malattie non possono delegare senza una base legale formale i compiti amministrativi che la legge ha loro affidato. Questa esigenza di una base nella legge non si applica tuttavia alle attività amministrative ausiliarie che possono essere delegate a terzi anche senza una base materiale. La distinzione tra compiti amministrativi e attività amministrative ausiliarie è data da tre criteri: rapporto tra il compito affidato dalla legge e l’attività che si intende delegare; effetti esterni di questa attività; estensione del margine di apprezzamento della persona chi l'attività è delegata.