Tuttavia, siffatti esperimenti, oltre a presupporre nell’elettore un’inventiva di stampo sofistico, non possono essere ragionevolmente pretesi dallo stesso, non più di quanto si possa pretendere dagli elettori - come avvenne in un caso di alcuni anni fa, sanzionato dal TF (DTF 98 Ia 613) - di porre rimedio alla mancanza di paratie divisorie nelle cabine elettorali nascondendo con la mano, per celarlo agli occhi di terzi, quanto viene iscritto sulla scheda di voto. Gli elettori potevano naturalmente utilizzare le schede in bianco inserendovi la denominazione di partito, senza ricorrere al numero della lista (cfr. art. 35 cpv. 1 e art. 37 cpv. 1 LDP: «la denominazione o il numero»).