Di per sé, questo risultato è quindi di stretta misura, ma chiaro (cfr. per un simile risultato di stretta misura in occasione di una votazione popolare DTF 119 Ia 281 seg. consid. 7c). 3.4.8. In queste circostanze, ci si deve domandare quali ragionevoli possibilità rimanessero agli elettori che, seppur temendo, a causa della trasparenza della scheda di voto, di essere lesi nel loro diritto alla segretezza, volevano nondimeno esercitare i loro diritti elettorali senza palesare a terzi il loro voto. Lo stesso Consiglio di Stato ticinese ricorda che a questo scopo era possibile servirsi del voto per corrispondenza, che la novella legislativa garantisce a tutti in modo incondizionato.