Il TF ha persino annullato un risultato elettorale molto chiaro in presenza di un simile errore evidente e voluto (DTF 113 Ia 291-303, 104 Ia 240). Nel decidere se un errore abbia potuto influenzare il risultato di un’elezione o di una votazione, il TF soleva talvolta basarsi, tra le supposizioni possibili, su quelle più favorevoli al ricorrente (DTF 93 I 535, 91 I 320 seg., 46 I 136; Hiller, op. cit., pag. 418). Nelle decisioni più recenti esso non ha più fatto uso di questa formulazione. La dottrina, in modo ancor più inequivocabile della prassi (cfr. anche n. 3.4 più sopra), afferma che non dev’essere tollerata nemmeno la possibilità di una simile anomalia (cfr. Hiller, op.