5b), segnatamente sulla gravità del vizio constatato, sulla sua rilevanza nell’ambito dell’elezione nonché sull’importanza della differenza di voti. Si può prescindere dall’annullamento dell’elezione nel caso in cui, anche senza il verificarsi di tale vizio, un altro esito elettorale sembri comunque molto improbabile (cfr. Levi, op. cit., pag. 94; nello stesso senso la prassi più recente citata del TF). Se, per contro, il vizio constatato ha influito con una certa probabilità sul risultato, l’elezione dev’essere annullata (DTF 119 Ia 281).