Secondo la giurisprudenza del TF spetta «allo Stato prendere quei provvedimenti che escludano fin dall’inizio una sorveglianza dei votanti» (DTF 98 Ia 612 seg. [trad.]). Provvedimenti quali cabine chiuse «non devono essere considerati superflui con la motivazione che, nelle condizioni date, è impensabile un controllo dei votanti. Le condizioni politiche possono mutare e dunque il segreto del voto dev’essere rigidamente tutelato anche se simili eventi paiono lontani.» (trad.) Pertanto, «non importa se nel caso concreto sia effettuato o meno un controllo del votante.