Il ricorrente considera anche questo provvedimento insufficiente; il Consiglio di Stato del Canton Ticino, invece, tenuto conto del principio di proporzionalità, lo considera un provvedimento che, pur in circostanze avverse, ha complessivamente consentito all’intero elettorato di esprimere liberamente e segretamente la propria volontà. Il ricorrente ha preteso l’edizione della videocassetta di una dimostrazione in cui il ricorrente ha identificato in modo esatto diversi numeri di liste; egli, tuttavia, per far questo ha preso le schede fra le proprie mani muovendole a momenti.