Al Consiglio di Stato del Canton Ticino era pure vietato differire la data dell’elezione del Consiglio nazionale, stabilita dalla legge (art. 19 cpv. 1 LDP). Il provvedimento preso dalla Cancelleria di Stato (invito a piegare due volte la scheda votata) si rivelò, da solo, insufficiente: anche con una doppia piegatura alcuni numeri di liste, osservando da vicino il retro della scheda, rimanevano riconoscibili. Il fatto che il punto dove, a tergo, traspare il numero della lista si trovi poco lontano dallo spazio riservato all’apposizione del timbro di controllo, ha impedito di raccomandare che la scheda venisse piegata verso l’interno invece che verso l’esterno.