9 3.2.7. Il Consiglio di Stato ticinese afferma invece che, mediante i provvedimenti presi dalla Cancelleria di Stato e successivamente dal Governo cantonale, il segreto del voto sarebbe stato garantito in modo sufficiente. Il ricorrente ritiene tali provvedimenti del tutto inadeguati. È incontestabile che il Consiglio di Stato ticinese, nel momento in cui la trasparenza delle schede fu scoperta e criticata (10 ottobre 1995), non era più in grado di far stampare e distribuire nuove schede entro il 22 ottobre 1995, data delle elezioni per il Consiglio nazionale.