Al contrario, i provvedimenti presi dalla Cancelleria di Stato e dal Consiglio di Stato costituiscono un’ammissione dell’esistenza del difetto contestato. Il fatto che il vizio sia dovuto ad una svista (finora erano utilizzate buste ufficiali, ragion per cui la qualità della carta della scheda non assumeva un’importanza decisiva) non può essere determinante. Gli elettori hanno un diritto attuale, derivante dal diritto di voto garantito dalla Costituzione federale, per cui il risultato del voto o dell’elezione è riconosciuto soltanto se rappresenta con attendibilità la libera e genuina volontà degli elettori (cfr. DTF 119 Ia 272 consid. 3a, 118 Ia 261 seg. consid. 3, 117 Ia 46 consid.