4 e art. 8 cpv. 1 LDP). La violazione individuale del segreto dello scrutinio è impedita mediante la dichiarazione di nullità apodittica delle schede che contengono contrassegni manifesti (art. 38 cpv. 1 lett. d e art. 49 cpv. 1 lett. d LDP). Infine, la violazione del segreto del voto e dello scrutinio e l’incetta di voti, che vi si apparenta, sono classificati dal Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0) sotto i delitti contro la volontà popolare (art. 283 e 282bis CP). Il senso di questa rigorosa protezione del segreto dello scrutinio è di realizzare in modo autentico e genuino il volere del popolo in base alla libera ed effettiva decisione degli elettori (cfr.