8 3.2.5. Il significato attribuito dal legislatore federale al segreto del voto e dello scrutinio non si desume soltanto dall’art. 5 cpv. 7 LDP, invocato (a ragione) dal ricorrente. Anche semplici rilevazioni statistiche riguardanti il sesso e i gruppi d’età nelle elezioni per il Consiglio nazionale (art. 87 cpv. 1 e 2 LDP) sono espressamente autorizzate soltanto nella misura in cui non pregiudicano il segreto del voto (art. 87 cpv. 3 LDP). Per il voto anticipato e il voto per corrispondenza i Cantoni devono garantire la tutela del segreto del voto secondo il diritto federale (art. 7 cpv. 4 e art. 8 cpv.