senza elezioni è impensabile una forma democratica dello Stato di diritto, poiché senza elezioni non possono essere designate autorità responsabili nei confronti del popolo. A tale riguardo, il segreto dello scrutinio garantisce la designazione conforme al diritto di quelle autorità che a loro volta sono responsabili della coerenza del diritto, indispensabile nello Stato di diritto (cfr. Winzeler, op. cit., pag. 74). Nel caso di elezioni occorre pertanto ammettere più facilmente l’inammissibilità di un intervento che non nel caso di votazioni (cfr. Christoph Hiller, Die Stimmrechtsbeschwerde, Zürcher Studien zum öffentlichen Recht 96, Zurigo 1990, pag. 416 con rinvii).