c della Costituzione federale, modificazioni costituzionali, anche se esse erano state decise durante una «Landsgemeinde», ovvero con una maggioranza espressa pubblicamente per alzata di mano (cfr. per il periodo legislativo appena trascorso FF 1993 IV 548 [Nidvaldo, Glarona, Appenzello Esterno, Appenzello Interno], FF 1994 III 320 [Appenzello Interno] e 322 [Appenzello Interno], e FF 1995 III 537 [Glarona, Appenzello Interno]). • Il diritto federale permette inoltre di violare il segreto del voto e dello scrutinio in misura limitata da parte dei Cantoni, dato che è possibile far partecipare alla votazione invalidi incapaci di scrivere (art. 6 LDP).