» (DTF del 25 marzo 1970, ZBl 71 [1970], pag. 471 [trad.]). • Inoltre, secondo una prassi costante, l’Assemblea federale ha garantito, considerandole conformi all’art. 6 cpv. 2 lett. c della Costituzione federale, modificazioni costituzionali, anche se esse erano state decise durante una «Landsgemeinde», ovvero con una maggioranza espressa pubblicamente per alzata di mano (cfr.