Rainer Schweizer, Zur Stellung der Schweiz gegenüber Art. 3 des Zusatzprotokolls zur Europäischen Menschenrechtskonvention [Gewährleistung von freien und geheimen Wahlen], Schweizerisches Jahrbuch für internationales Recht 35 [1977], pag. 37-50). • Il TF considera che la libertà di voto è già assicurata «allorché, obiettivamente, si può ammettere che, nel caso della votazione in questione, il cittadino medio abbia avuto la possibilità di esprimersi liberamente. La decisione al riguardo non dev’essere basata unicamente su criteri astratti, bensì occorre tener conto dell’uso locale e delle condizioni locali in senso lato.» (DTF del 25 marzo 1970, ZBl 71 [1970], pag. 471 [trad.