analogamente anche già DTF 98 Ia 78, 90 I 73, ciascuna con ulteriori rinvii). «La votazione (...), segnatamente la successiva introduzione della scheda nell’urna (...) costituisce la procedura di voto o di elezione atta ad assicurare un’assoluta garanzia del segreto dello scrutinio, più ancora che nel caso dell’introduzione nell’urna in occasione di un consesso (...).» (trad.) 3.2.2. La segretezza del voto non è però sempre assoluta: