Per quanto concerne le votazioni federali, l’art. 5 cpv. 7 della LF del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP, RS 161.1) stabilisce analogamente che «Il segreto del voto dev’essere tutelato». Nella dottrina questo principio talvolta è annoverato tra i diritti costituzionali federali (cfr. Christoph Winzeler, Die politischen Rechte des Aktivbürgers nach schweizerischem Bundesrecht, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Reihe B: Öffentliches Recht 10, Basilea / Francoforte sul Meno 1983, pag. 78). Esso costituisce perlomeno uno degli elementi più importanti della libertà di voto e di eleggibilità (cfr.