3.1. Il Consiglio nazionale come istanza di ricorso deve esaminare se il Consiglio di Stato del Canton Ticino, con decisione del 26 ottobre 1995, ha violato il diritto federale. 3.2. Il ricorrente contesta la qualità troppo trasparente della carta della scheda, che violerebbe la segretezza del voto sancita dalla Costituzione. 3.2.1. L’art. 15 cpv. 2 della Costituzione della Repubblica e Cantone del Ticino, del 4 luglio 1830 (RS 131.229) stabilisce espressamente che «Il segreto del voto è inviolabile». Per quanto concerne le votazioni federali, l’art. 5 cpv.