(...) 1.6.2. Secondo il ricorrente, il Governo cantonale avrebbe adottato, vista l’impossibilità di una ristampa tempestiva delle schede di voto, solo provvedimenti insufficienti e segnatamente avrebbe rinunciato all’utilizzazione, un tempo usuale, delle buste ufficiali, le uniche idonee a garantire la segretezza del voto. Questa rinuncia risulta sì in consonanza con il nuovo tenore di legge, ma comporta una violazione di diritti garantiti costituzionalmente.