1.3.4. Inoltre, gli aventi diritto di voto avevano la possibilità, qualora avessero ritenuto minacciata la segretezza del voto, di far capo al voto per corrispondenza (e dunque all’utilizzo della busta ufficiale), forma questa ammessa in maniera incondizionata secondo l’art. 71a della modificazione del 27 giugno 1995 della legge ticinese sull’esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni nonché secondo l’art. 19 cpv. 3 del corrispondente regolamento di applicazione delle leggi elettorali, modificato il 22 agosto 1995.