Secondo il Consiglio di Stato, le autorità cantonali hanno dunque adottato, nel rispetto del principio di proporzionalità, tutti i provvedimenti disponibili e praticabili, tenuto conto che la ristampa delle schede avrebbe richiesto tempi troppo lunghi e che l’utilizzo della busta ufficiale non era più consentito dalle disposizioni legali. Questi provvedimenti hanno senz’altro posto gli elettori nella condizione di poter esercitare il proprio diritto di voto senza pregiudizio della segretezza e nel pieno rispetto dell’art. 5 cpv. 7 della legge federale sui diritti politici.