personalmente la scheda prima di depositarla nell’urna; soltanto in caso di rinuncia dell’elettore, il timbro doveva essere apposto dall’ufficio elettorale medesimo. Secondo il Consiglio di Stato, le autorità cantonali hanno dunque adottato, nel rispetto del principio di proporzionalità, tutti i provvedimenti disponibili e praticabili, tenuto conto che la ristampa delle schede avrebbe richiesto tempi troppo lunghi e che l’utilizzo della busta ufficiale non era più consentito dalle disposizioni legali.