Lo stesso vale, a parere del ricorrente, per la possibilità accordata all’elettore dal Consiglio di Stato di apporre personalmente il timbro di controllo. Il timore di una lesione del diritto alla segretezza avrebbe dunque costretto molti elettori, soprattutto nei numerosi Comuni con un esiguo numero di abitanti, a rinunciare al voto o a votare differentemente da come avrebbero voluto. (...) 1.3. Con decisione del 26 ottobre 1995, il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha respinto il ricorso, argomentando come segue: 1.3.1.