I provvedimenti ordinati dalla Cancelleria di Stato e dal Consiglio di Stato ticinesi in seguito alla scoperta del vizio erano, a giudizio del ricorrente, inadeguati a garantire la segretezza del voto: da un lato, perché detti provvedimenti non avevano carattere obbligatorio, dall’altro, perché il suggerimento della Cancelleria di Stato di piegare la scheda apriva la strada, visti i differenti modi di piegatura possibili, a elusioni del segreto del voto. Lo stesso vale, a parere del ricorrente, per la possibilità accordata all’elettore dal Consiglio di Stato di apporre personalmente il timbro di controllo.