Il ricorrente motiva il suo ricorso essenzialmente con il fatto che le schede di voto prestampate avrebbero permesso ai membri degli uffici elettorali di leggere facilmente, sul verso, sul quale viene apposto il timbro di controllo, la lista votata. I provvedimenti ordinati dalla Cancelleria di Stato e dal Consiglio di Stato ticinesi in seguito alla scoperta del vizio erano, a giudizio del ricorrente, inadeguati a garantire la segretezza del voto: