{"Signatur": "CH_VB_035", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-12-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_035_JAAC-60-69--_1995-12-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003161.pdf?ID=150003161", "Checksum": "eb3d30f4cbe5a0c54c02b6d32a787e14"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.69 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Nationalrat 04.12.1995 JAAC 60.69 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil national 04.12.1995 JAAC 60.69 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio nazionale 04.12.1995 JAAC 60.69 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Nationalrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil national"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio nazionale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:16", "Checksum": "09b99e92cc05f1eac9f5212f04add25b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio nazionale 04.12.1995 JAAC 60.69 \r\n\n 14\ndella Cancelleria di Stato ticinese del 10 ottobre 1995, avviso affisso nei locali\ndi voto; informazione alla stampa relativa alla risposta del Consiglio di Stato\nall’intervento parlamentare del 13 ottobre 1995).\n3.4.7. La differenza, che ha portato ad una ripartizione di stretta misura\ndell’ultimo mandato, ammonta a 11 762 voti su un totale di voti di partito\nriferito a tutte le formazioni politiche di 765 898. Questo corrisponde a 1470\nsu 96 737 elettori, ovvero all’1,5 % di tutti i votanti. Di per sé, questo risultato\nè quindi di stretta misura, ma chiaro (cfr. per un simile risultato di stretta\nmisura in occasione di una votazione popolare DTF 119 Ia 281 seg. consid. 7c).\n3.4.8. In queste circostanze, ci si deve domandare quali ragionevoli possibilità\nrimanessero agli elettori che, seppur temendo, a causa della trasparenza\ndella scheda di voto, di essere lesi nel loro diritto alla segretezza, volevano\nnondimeno esercitare i loro diritti elettorali senza palesare a terzi il loro voto.\nLo stesso Consiglio di Stato ticinese ricorda che a questo scopo era possibile\nservirsi del voto per corrispondenza, che la novella legislativa garantisce a\ntutti in modo incondizionato. Quest’obiezione non esclude naturalmente\nalcuni problemi, in quanto le istruzioni di voto ufficiali inviate dal\nDipartimento ticinese delle istituzioni a tutti gli aventi diritto di voto alle\nelezioni del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale del 22 ottobre\n1995, richiedevano, per il voto per corrispondenza, una domanda scritta alla\nCancelleria comunale (in grassetto) «entro le ore 18.00 di lunedì 16 ottobre\n1995», facendo presente che l’uso di buste non ufficiali avrebbe reso nullo\nil voto per corrispondenza. Soltanto combinando quest’ultima avvertenza\ncon il riferimento (stampato non in grassetto) agli orari d’apertura degli\nuffici elettorali riportato sull’ultima pagina risultava chiaro che il materiale\nufficiale supplementare necessario per il voto per corrispondenza poteva\nall’occorrenza essere ottenuto fino alle ore 17.00 di venerdì 20 ottobre 1995.\nNon si può dunque escludere del tutto che, oltre al ricorrente, altri elettori che\nritenevano scaduto il termine per ottenere il materiale necessario per il voto\nper corrispondenza, abbiano rinunciato ad esprimere il proprio voto a causa\ndella trasparenza della scheda.\nInoltre, gli elettori che volevano garantirsi la segretezza del voto avevano la\npossibilità di utilizzare la scheda in bianco, completandola a mano, come\nspiegato nelle istruzioni di voto distribuite a tutti gli elettori a cura della\nCancelleria di Stato. Tuttavia, l’indicazione del numero di lista risultava non\ndi rado leggibile sul verso a causa della qualità della carta delle schede. È\nvero che gli elettori avevano a disposizione un’intera serie di schede; non\nsarebbe stato difficile per l’elettore procedere a prove sulle altre schede con\ninchiostro, matita o penna a sfera, prima di compilare la scheda in bianco.\nTuttavia, siffatti esperimenti, oltre a presupporre nell’elettore un’inventiva\ndi stampo sofistico, non possono essere ragionevolmente pretesi dallo stesso,\nnon più di quanto si possa pretendere dagli elettori - come avvenne in un\ncaso di alcuni anni fa, sanzionato dal TF (DTF 98 Ia 613) - di porre rimedio alla\nmancanza di paratie divisorie nelle cabine elettorali nascondendo con la mano,\nper celarlo agli occhi di terzi, quanto viene iscritto sulla scheda di voto.\nGli elettori potevano naturalmente utilizzare le schede in bianco inserendovi\nla denominazione di partito, senza ricorrere al numero della lista (cfr. art. 35\ncpv. 1 e art. 37 cpv. 1 LDP: «la denominazione o il numero»). Infine, era loro\n\n"}