{"Signatur": "CH_VB_035", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-12-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_035_JAAC-60-69--_1995-12-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003161.pdf?ID=150003161", "Checksum": "eb3d30f4cbe5a0c54c02b6d32a787e14"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.69 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Nationalrat 04.12.1995 JAAC 60.69 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil national 04.12.1995 JAAC 60.69 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio nazionale 04.12.1995 JAAC 60.69 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Nationalrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil national"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio nazionale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:16", "Checksum": "09b99e92cc05f1eac9f5212f04add25b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio nazionale 04.12.1995 JAAC 60.69 \r\n\n 13\nKantonen und Gemeinden, Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft, Neue\nFolge 115, Aarau 1945, pag. 99 contro pag. 96-98; Hiller, op. cit., pag. 421);\ninoltre, il fatto che detto vizio non sia stato determinato dall’autorità di\nun’unità territoriale subordinata, bensì dall’autorità comunale incaricata\ndi eseguire l’elezione costituisce un aggravante (cfr. in questo senso,\nper interventi avvenuti in modo consapevole DTF 119 Ia 281 consid. 7b;\nAndreas Auer, L’intervention des collectivités publiques dans les campagnes\nréférendaires, Revue de droit administratif et de droit fiscal 41 [1985], pag. 202\nn. 33 e pag. 204 n. 37).\nIl TF ha ribadito in diverse sue decisioni che l’esercizio libero del diritto di\nvoto e di elezione a livello federale, cantonale e comunale rappresenta la base\nindispensabile di uno Stato democratico; occorre pertanto garantire in questa\nmateria una tutela perfetta dei diritti del cittadino (DTF 111 Ia 207, nello stesso\nsenso DTF 108 Ia 3 seg.). Il TF ha persino annullato un risultato elettorale\nmolto chiaro in presenza di un simile errore evidente e voluto (DTF 113 Ia\n291-303, 104 Ia 240). Nel decidere se un errore abbia potuto influenzare il\nrisultato di un’elezione o di una votazione, il TF soleva talvolta basarsi, tra le\nsupposizioni possibili, su quelle più favorevoli al ricorrente (DTF 93 I 535, 91 I\n320 seg., 46 I 136; Hiller, op. cit., pag. 418). Nelle decisioni più recenti esso non\nha più fatto uso di questa formulazione.\nLa dottrina, in modo ancor più inequivocabile della prassi (cfr. anche n. 3.4\npiù sopra), afferma che non dev’essere tollerata nemmeno la possibilità di\nuna simile anomalia (cfr. Hiller, op. cit., pag. 419 seg.; Jörg Paul Müller, Die\nstaatsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1979, Zeitschrift\ndes bernischen Juristenvereins 117 [1981], pag. 237; Jörg Paul Müller / Stefan\nMüller, Grundrechte, Besonderer Teil, Berna 1985, pag. 355): «Solo un’assoluta\nconsiderazione della segretezza del voto è in grado di evitare raggiri; si\npuò quindi parlare di segretezza del voto solo se quest’ultimo deve essere\nespresso in modo da non permettere alle autorità e ai privati di riconoscerlo»\n(Poledna, op. cit., pag. 261 con le evidenziazioni in corsivo [trad.]). «In tale\ncontesto spetta unicamente alle autorità statali adottare le misure che sin\ndall’inizio escludono un controllo degli elettori. Il fatto che un tale controllo\nnon sia pensabile è irrilevante; la segretezza del voto dev’essere tutelata in\nogni momento tenuto conto della mutabilità della situazione politica. (...)\nOccorre quindi adoperarsi in modo particolare affinché dall’esterno non sia\npossibile riconoscere le schede elettorali usate» (Poledna, op. cit., pag. 266\n[trad.]); inoltre «il materiale di voto deve presentarsi in modo neutro. Questo\nvale in primo luogo per le schede che, per quanto riguarda aspetto esteriore,\nmateriale, stampa, grandezza e colore, devono essere tutte uguali. (...)\nAnche la busta ufficiale non deve permettere di individuare l’elettore, e tanto\nmeno di risalire al contenuto della scheda» (Poledna, op. cit., pag. 267 [trad.];\nanalogamente Widmer, op. cit., pag. 146).\n3.4.6. D’altro canto, non vi è stato un tentativo di esercitare un’influenza\nocculta, assolutamente proibita dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 119\nIa 281 consid. 7b, 114 Ia 444 consid. 6b): quando il vizio è stato scoperto, le\nautorità ticinesi si sono adoperate con notevoli sforzi per rendere noti agli\naventi diritto di voto, da un lato, il vizio delle schede e, dall’altro, le misure\ndi ripiego che intendevano adottare per eliminarlo (cfr. comunicato stampa\n\n"}