{"Signatur": "CH_VB_035", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-12-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_035_JAAC-60-69--_1995-12-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003161.pdf?ID=150003161", "Checksum": "eb3d30f4cbe5a0c54c02b6d32a787e14"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.69 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Nationalrat 04.12.1995 JAAC 60.69 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil national 04.12.1995 JAAC 60.69 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio nazionale 04.12.1995 JAAC 60.69 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Nationalrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil national"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio nazionale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:16", "Checksum": "09b99e92cc05f1eac9f5212f04add25b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio nazionale 04.12.1995 JAAC 60.69 \r\n\nLa partecipazione alle urne nel 1995, espressa in valori assoluti, è calata sia\nin Svizzera che nel Canton Ticino per situarsi al livello degli anni elettorali\n1983 e 1987. Per quanto riguarda la partecipazione assoluta alle elezioni,\nil 1991 è stato per entrambi un anno particolare. Il numero degli aventi\ndiritto di voto è notevolmente aumentato, anche perché per la prima volta\ni diciottenni ed i diciannovenni hanno potuto votare. Negli anni elettorali\n1979-1987 la partecipazione alle urne nel Canton Ticino ha superato quella\ndella Confederazione del 12-14 %; nel 1995 questo valore è del 10,4 %. Soltanto\nnell’anno elettorale 1991 la differenza tra Canton Ticino e Confederazione\nraggiungeva il 21,5 %.\nQueste osservazioni suggeriscono una certa prudenza nella ricerca delle\ncause che potrebbero spiegare le oscillazioni nella partecipazione alle urne,\nregistrate nel Canton Ticino.\n3.3.3. A sostegno delle sue tesi, il ricorrente adduce inoltre l’aumento delle\nschede bianche del 65 % rispetto al 1991. Tuttavia, anche questo argomento\ndiviene molto meno significativo se si confrontano le cifre dei risultati ufficiali\ndefinitivi di più elezioni nazionali (cfr. tabella b al n. 3.3.2 più sopra). Questo\nconfronto mostra che, rispetto agli anni precedenti, le schede bianche sono\nsì aumentate notevolmente, ma che in compenso il numero delle schede non\nvalide è diminuito in misura ancora maggiore.\n3.3.4. Riassumendo, si constata che non è affatto possibile quantificare con\nprecisione le ripercussioni della trasparenza delle schede sul voto.\n\n12\n3.4. Vista l’impossibilità di una siffatta quantificazione, occorre valutare\nla possibilità di un’influenza sul risultato elettorale, tenuto conto delle\ncircostanze globali, dal profilo sia quantitativo sia qualitativo. A tale scopo\nbisogna basarsi sulla prassi ormai consolidata del TF (DTF 119 Ia 274\nconsid. 3b, 281 consid. 7a, 118 Ia 263, 117 Ia 48 consid. 5b, 456 e 457, 113\nIa 59 consid. 7a, 112 Ia 338 consid. 5 con relative indicazioni, 105 Ia 155\nconsid. 5b), segnatamente sulla gravità del vizio constatato, sulla sua rilevanza\nnell’ambito dell’elezione nonché sull’importanza della differenza di voti.\nSi può prescindere dall’annullamento dell’elezione nel caso in cui, anche\nsenza il verificarsi di tale vizio, un altro esito elettorale sembri comunque\nmolto improbabile (cfr. Levi, op. cit., pag. 94; nello stesso senso la prassi più\nrecente citata del TF). Se, per contro, il vizio constatato ha influito con una\ncerta probabilità sul risultato, l’elezione dev’essere annullata (DTF 119 Ia\n281). In siffatto contesto, non spetta tuttavia al ricorrente dimostrare che il\nvizio di cui si tratta abbia determinato in modo decisivo il risultato (Hiller,\nop. cit., pag. 416; DTF 106 Ia 200, 97 I 663; DTF del 4 ottobre 1978, ZBl 80 [1979],\npag. 532).\n3.4.1. Secondo il ricorrente, la trasparenza delle schede avrebbe potuto\nprovocare, accanto alla fuga nell’astensione dal voto, altri due effetti di\nalterazione del voto: da un lato, incoraggiare le possibilità di influenzare\nillegittimamente il voto (fino a giungere alla corruzione elettorale) e, dall’altro,\n«spingere» automaticamente molti elettori impauriti a votare in un modo che\nnon corrispondeva alla loro intima convinzione.\n3.4.2. L’ipotesi secondo cui le possibilità di influenzare il voto possano\nessere state incoraggiate fino alla corruzione elettorale manca di qualsiasi\nragionevole sostegno: i partiti avevano la possibilità di essere presenti negli\nuffici elettorali, durante il conteggio dei voti e nelle decisioni del Consiglio\ndi Stato del Canton Ticino riguardanti tutte le decisioni controverse, dagli\nuffici elettorali alle schede. Il ricorrente, ad esempio, è al corrente che il\nConsiglio di Stato ticinese non ha respinto il suo ricorso all’unanimità; nei\nverbali elettorali dei Comuni di Agno, Paradiso e Breganzona, rappresentanti\ndella Lega dei ticinesi hanno fatto annotare riserve riguardanti il difetto delle\nschede. Anche gli altri partiti avevano la stessa possibilità e, tra questi, in\nparticolare il PPD, che, come la Lega dei ticinesi, ha mancato di poco un altro\nmandato. Tuttavia, non sono stati accertati o denunciati tentativi di influenza\ndei partiti nei confronti degli elettori tramite membri degli uffici elettorali.\n3.4.3. Ancora più difficile è verificare e quantificare se vi sono stati elettori che,\nspaventati dalla scheda elettorale troppo trasparente, si sono lasciati indurre\na votare in un modo che non corrispondeva alla loro intima convinzione. È\npossibile che ve ne siano stati? E in caso affermativo: quanti?\nLa possibilità che una simile distorsione sia intervenuta è incontestabile.\nFino a che punto ciò sia effettivamente avvenuto rimane invece soltanto una\nspeculazione.\n3.4.4. Se, nella presente fattispecie, non è possibile accertare dal profilo\nquantitativo le conseguenze del vizio di cui si tratta, l’importanza qualitativa\ndello stesso può essere però considerata più da vicino.\n3.4.5. Il vizio è riconducibile ad un errore delle autorità. Questo è più grave\ndi un errore commesso da parte di privati (cfr. DTF 119 Ia 281 consid. 7b; Vito\nPicenoni, Die Kassation von Volkswahlen und Volksabstimmungen in Bund,\n\n"}