{"Signatur": "CH_VB_035", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-12-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_035_JAAC-60-69--_1995-12-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003161.pdf?ID=150003161", "Checksum": "eb3d30f4cbe5a0c54c02b6d32a787e14"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.69 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Nationalrat 04.12.1995 JAAC 60.69 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil national 04.12.1995 JAAC 60.69 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio nazionale 04.12.1995 JAAC 60.69 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Nationalrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil national"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio nazionale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:16", "Checksum": "09b99e92cc05f1eac9f5212f04add25b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio nazionale 04.12.1995 JAAC 60.69 \r\n\n 9\n3.2.7. Il Consiglio di Stato ticinese afferma invece che, mediante i\nprovvedimenti presi dalla Cancelleria di Stato e successivamente dal Governo\ncantonale, il segreto del voto sarebbe stato garantito in modo sufficiente. Il\nricorrente ritiene tali provvedimenti del tutto inadeguati.\nÈ incontestabile che il Consiglio di Stato ticinese, nel momento in cui la\ntrasparenza delle schede fu scoperta e criticata (10 ottobre 1995), non era\npiù in grado di far stampare e distribuire nuove schede entro il 22 ottobre\n1995, data delle elezioni per il Consiglio nazionale. Infatti, secondo il diritto\nfederale, tutti gli elettori dovevano essere in possesso delle schede elettorali al\npiù tardi il 22 ottobre 1995 (art. 33 LDP). Al Consiglio di Stato del Canton Ticino\nera pure vietato differire la data dell’elezione del Consiglio nazionale, stabilita\ndalla legge (art. 19 cpv. 1 LDP).\nIl provvedimento preso dalla Cancelleria di Stato (invito a piegare due volte la\nscheda votata) si rivelò, da solo, insufficiente: anche con una doppia piegatura\nalcuni numeri di liste, osservando da vicino il retro della scheda, rimanevano\nriconoscibili. Il fatto che il punto dove, a tergo, traspare il numero della lista\nsi trovi poco lontano dallo spazio riservato all’apposizione del timbro di\ncontrollo, ha impedito di raccomandare che la scheda venisse piegata verso\nl’interno invece che verso l’esterno.\nPer tale motivo, il Consiglio di Stato ticinese accolse un’interrogazione\nparlamentare del 13 ottobre 1995 e consentì che la scheda fosse timbrata\npersonalmente dagli elettori. Il ricorrente considera anche questo\nprovvedimento insufficiente; il Consiglio di Stato del Canton Ticino, invece,\ntenuto conto del principio di proporzionalità, lo considera un provvedimento\nche, pur in circostanze avverse, ha complessivamente consentito all’intero\nelettorato di esprimere liberamente e segretamente la propria volontà.\nIl ricorrente ha preteso l’edizione della videocassetta di una dimostrazione\nin cui il ricorrente ha identificato in modo esatto diversi numeri di liste; egli,\ntuttavia, per far questo ha preso le schede fra le proprie mani muovendole a\nmomenti. Il provvedimento preso dal Consiglio di Stato diede a tutti gli elettori\nla possibilità di timbrare personalmente le schede e di deporle nell’urna,\nsottraendole così ad un siffatto intervento da parte dei membri dell’ufficio\nelettorale. Naturalmente, il provvedimento non fu imposto, data la mancanza\ndi una base legale.\nSecondo la giurisprudenza del TF spetta «allo Stato prendere quei\nprovvedimenti che escludano fin dall’inizio una sorveglianza dei votanti»\n(DTF 98 Ia 612 seg. [trad.]). Provvedimenti quali cabine chiuse «non devono\nessere considerati superflui con la motivazione che, nelle condizioni date, è\nimpensabile un controllo dei votanti. Le condizioni politiche possono mutare\ne dunque il segreto del voto dev’essere rigidamente tutelato anche se simili\neventi paiono lontani.» (trad.) Pertanto, «non importa se nel caso concreto\nsia effettuato o meno un controllo del votante. Sussiste già una violazione del\nprincipio del voto segreto, se un locale di voto è allestito in modo tale per cui\nnon è possibile riempire la scheda senza essere osservati.» (ibidem, 613 seg.\n[trad.])\n3.3. La fondatezza della contestazione del ricorrente secondo cui il segreto del\nvoto non sarebbe stato tutelato in modo pertinente non conduce senz’altro,\nsecondo la giurisprudenza del TF, all’annullamento dell’elezione in questione\n(DTF 119 Ia 271-284, 98 Ia 614 consid. 10c).\n\n"}