{"Signatur": "CH_VB_035", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-12-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_035_JAAC-60-69--_1995-12-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003161.pdf?ID=150003161", "Checksum": "eb3d30f4cbe5a0c54c02b6d32a787e14"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.69 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Nationalrat 04.12.1995 JAAC 60.69 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil national 04.12.1995 JAAC 60.69 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio nazionale 04.12.1995 JAAC 60.69 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Nationalrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil national"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio nazionale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:16", "Checksum": "09b99e92cc05f1eac9f5212f04add25b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio nazionale 04.12.1995 JAAC 60.69 \r\n\n 8\n3.2.5. Il significato attribuito dal legislatore federale al segreto del voto e\ndello scrutinio non si desume soltanto dall’art. 5 cpv. 7 LDP, invocato (a\nragione) dal ricorrente. Anche semplici rilevazioni statistiche riguardanti\nil sesso e i gruppi d’età nelle elezioni per il Consiglio nazionale (art. 87 cpv. 1\ne 2 LDP) sono espressamente autorizzate soltanto nella misura in cui non\npregiudicano il segreto del voto (art. 87 cpv. 3 LDP). Per il voto anticipato e il\nvoto per corrispondenza i Cantoni devono garantire la tutela del segreto del\nvoto secondo il diritto federale (art. 7 cpv. 4 e art. 8 cpv. 1 LDP). La violazione\nindividuale del segreto dello scrutinio è impedita mediante la dichiarazione di\nnullità apodittica delle schede che contengono contrassegni manifesti (art. 38\ncpv. 1 lett. d e art. 49 cpv. 1 lett. d LDP). Infine, la violazione del segreto del\nvoto e dello scrutinio e l’incetta di voti, che vi si apparenta, sono classificati dal\nCodice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0) sotto i delitti contro\nla volontà popolare (art. 283 e 282bis CP).\nIl senso di questa rigorosa protezione del segreto dello scrutinio è di realizzare\nin modo autentico e genuino il volere del popolo in base alla libera ed\neffettiva decisione degli elettori (cfr. Schweizer, op. cit., pag. 45; Martin Huser,\nStimmrechtsgrundsätze und Urnenabstimmungsverfahren dargestellt am\nBeispiel der eidgenössischen und st. gallischen Volksabstimmungen, St. Galler\nBeiträge zum öffentlichen Recht 14, San Gallo 1983, pag. 23 con nota 11);\ngli elettori devono poter esprimere la loro volontà senza essere influenzati\nda pressioni esterne (Widmer, op. cit., pag. 140). Il segreto del voto tutela\ncoloro che hanno opinioni diverse, i più deboli e le minoranze da tentativi\ndi pressione politica, sociale ed economica (cfr. Winzeler, op. cit., pag. 77;\nBolla-Vincenz, op. cit., pag. 87; Poledna, op. cit., pag. 259).\n3.2.6. Il Consiglio di Stato del Canton Ticino non contesta che le schede fossero\ntroppo trasparenti. Al contrario, i provvedimenti presi dalla Cancelleria\ndi Stato e dal Consiglio di Stato costituiscono un’ammissione dell’esistenza\ndel difetto contestato. Il fatto che il vizio sia dovuto ad una svista (finora\nerano utilizzate buste ufficiali, ragion per cui la qualità della carta della\nscheda non assumeva un’importanza decisiva) non può essere determinante.\nGli elettori hanno un diritto attuale, derivante dal diritto di voto garantito\ndalla Costituzione federale, per cui il risultato del voto o dell’elezione è\nriconosciuto soltanto se rappresenta con attendibilità la libera e genuina\nvolontà degli elettori (cfr. DTF 119 Ia 272 consid. 3a, 118 Ia 261 seg. consid. 3,\n117 Ia 46 consid. 5, 455 consid. 3a; DTF del 4 ottobre 1989, ZBl 91 [1990],\npag. 117 consid. 3 in fine; DTF 115 Ia 201 consid. 4, 114 Ia 43 consid. 3, 113\nIa 45 consid. 2b, 112 Ia 130 seg., 208 consid. 1, 211 consid. 1b e 335 consid. 4b\nproseguendo una prassi consolidata). Gli atti d’esecuzione che mettono in\npericolo tale diritto sono impugnabili.\nFra questi si possono senza dubbio includere l’utilizzo di schede inadatte e,\nsoprattutto, la violazione del segreto dello scrutinio (DTF 102 Ia 270; DTF\ndel 25 marzo 1970, ZBl 71 [1970], pag. 470-472; Poledna/Widmer, op. cit.,\npag. 282; Robert Levi, Das Stimmenverhältnis als Kriterium für den Entscheid\nüber Stimmrechtsbeschwerden, Giurisdizione costituzionale e giurisdizione\namministrativa, Raccolta di studi pubblicati sotto l’egida della Ia Corte di\ndiritto pubblico del TF a cura di Stefano Bolla e Claude Rouiller, Zurigo 1992,\npag. 85).\n\n"}