{"Signatur": "CH_VB_035", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-12-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_035_JAAC-60-69--_1995-12-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003161.pdf?ID=150003161", "Checksum": "eb3d30f4cbe5a0c54c02b6d32a787e14"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.69 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Nationalrat 04.12.1995 JAAC 60.69 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil national 04.12.1995 JAAC 60.69 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio nazionale 04.12.1995 JAAC 60.69 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Nationalrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil national"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio nazionale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:16", "Checksum": "09b99e92cc05f1eac9f5212f04add25b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio nazionale 04.12.1995 JAAC 60.69 \r\n\n 7\n• Finora la Svizzera ha firmato, ma non ancora ratificato, il primo Protocollo\naggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (cfr. FF 1994 I\n160), il cui art. 3 (FF 1968 II 1251) sollecita gli Stati contraenti ad organizzare\nad intervalli ragionevoli elezioni libere a scrutinio segreto, in condizioni\ntali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta\ndel corpo legislativo (FF 1968 II 1251-1255, 1270 seg. e 1290, FF 1972 I 779\nseg., FF 1974 I 1009; Rainer Schweizer, Zur Stellung der Schweiz gegenüber\nArt. 3 des Zusatzprotokolls zur Europäischen Menschenrechtskonvention\n[Gewährleistung von freien und geheimen Wahlen], Schweizerisches Jahrbuch\nfür internationales Recht 35 [1977], pag. 37-50).\n• Il TF considera che la libertà di voto è già assicurata «allorché,\nobiettivamente, si può ammettere che, nel caso della votazione in questione,\nil cittadino medio abbia avuto la possibilità di esprimersi liberamente. La\ndecisione al riguardo non dev’essere basata unicamente su criteri astratti,\nbensì occorre tener conto dell’uso locale e delle condizioni locali in senso lato.»\n(DTF del 25 marzo 1970, ZBl 71 [1970], pag. 471 [trad.]).\n• Inoltre, secondo una prassi costante, l’Assemblea federale ha garantito,\nconsiderandole conformi all’art. 6 cpv. 2 lett. c della Costituzione federale,\nmodificazioni costituzionali, anche se esse erano state decise durante una\n«Landsgemeinde», ovvero con una maggioranza espressa pubblicamente per\nalzata di mano (cfr. per il periodo legislativo appena trascorso FF 1993 IV 548\n[Nidvaldo, Glarona, Appenzello Esterno, Appenzello Interno], FF 1994 III 320\n[Appenzello Interno] e 322 [Appenzello Interno], e FF 1995 III 537 [Glarona,\nAppenzello Interno]).\n• Il diritto federale permette inoltre di violare il segreto del voto e dello\nscrutinio in misura limitata da parte dei Cantoni, dato che è possibile far\npartecipare alla votazione invalidi incapaci di scrivere (art. 6 LDP).\n• Infine, i firmatari di una proposta per le elezioni del Consiglio nazionale non\npossono avvalersi del diritto alla segretezza dello scrutinio (art. 26 LDP; DTF 98\nIb 296 seg.).\n3.2.3. A queste obiezioni si contrappone il fatto che:\na. nel presente caso non si tratta di una votazione bensì di elezioni (cfr. n. 3.2.4\ndi seguito),\nb. si tratta di uno scrutinio federale, disciplinato in primo luogo dal diritto\nfederale (cfr. n. 3.2.5 di seguito).\n3.2.4. Le elezioni devono seguire regole più severe rispetto alle votazioni.\nSenza votazioni una democrazia (rappresentativa) rimane possibile; senza\nelezioni è impensabile una forma democratica dello Stato di diritto, poiché\nsenza elezioni non possono essere designate autorità responsabili nei\nconfronti del popolo. A tale riguardo, il segreto dello scrutinio garantisce\nla designazione conforme al diritto di quelle autorità che a loro volta sono\nresponsabili della coerenza del diritto, indispensabile nello Stato di diritto (cfr.\nWinzeler, op. cit., pag. 74). Nel caso di elezioni occorre pertanto ammettere\npiù facilmente l’inammissibilità di un intervento che non nel caso di votazioni\n(cfr. Christoph Hiller, Die Stimmrechtsbeschwerde, Zürcher Studien zum\nöffentlichen Recht 96, Zurigo 1990, pag. 416 con rinvii).\n\n"}