{"Signatur": "CH_VB_035", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-12-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_035_JAAC-60-69--_1995-12-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003161.pdf?ID=150003161", "Checksum": "eb3d30f4cbe5a0c54c02b6d32a787e14"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.69 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Nationalrat 04.12.1995 JAAC 60.69 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil national 04.12.1995 JAAC 60.69 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio nazionale 04.12.1995 JAAC 60.69 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Nationalrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil national"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio nazionale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:16", "Checksum": "09b99e92cc05f1eac9f5212f04add25b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio nazionale 04.12.1995 JAAC 60.69 \r\n\n 2\nelettori di piegare due volte la scheda compilata, prima di deporla nell’urna,\nlasciando all’esterno la parte destinata all’apposizione del timbro di controllo.\nQuesta raccomandazione era stata diffusa da tutti i media e da un apposito\navviso della Cancelleria di Stato (che recava pure un esempio della scheda\npiegata secondo tale modalità), affisso in tutti i locali elettorali sin dall’inizio\ndelle operazioni di voto (20 ottobre 1995). Inoltre, accogliendo una proposta\nformulata in un’interrogazione parlamentare presentata il 13 ottobre 1995\ndai granconsiglieri Giovanni Merlini (PLR) / Fulvio Pezzati (PPD) / Carlo\nVerda (PS), ad ulteriore garanzia della segretezza del voto, il Consiglio di\nStato aveva indirizzato una seconda direttiva agli uffici elettorali comunali,\ncon la quale faceva loro obbligo di invitare gli elettori a timbrare essi stessi\npersonalmente la scheda prima di depositarla nell’urna; soltanto in caso di\nrinuncia dell’elettore, il timbro doveva essere apposto dall’ufficio elettorale\nmedesimo. Secondo il Consiglio di Stato, le autorità cantonali hanno dunque\nadottato, nel rispetto del principio di proporzionalità, tutti i provvedimenti\ndisponibili e praticabili, tenuto conto che la ristampa delle schede avrebbe\nrichiesto tempi troppo lunghi e che l’utilizzo della busta ufficiale non era più\nconsentito dalle disposizioni legali. Questi provvedimenti hanno senz’altro\nposto gli elettori nella condizione di poter esercitare il proprio diritto di voto\nsenza pregiudizio della segretezza e nel pieno rispetto dell’art. 5 cpv. 7 della\nlegge federale sui diritti politici.\n1.3.3. Il Consiglio di Stato del Canton Ticino osserva che da parte degli elettori\nmedesimi, fatta eccezione per il ricorrente e di un paio di altri cittadini, non\nvi sono state contestazioni di questa natura, né durante le operazioni di voto\nné dopo, né presso le autorità cantonali né sui verbali delle operazioni di\nscrutinio degli uffici elettorali comunali, sebbene in Ticino abbiano preso\nparte al voto poco meno di 100 000 elettori. Lo stesso vale per i Comuni e\nper i partiti politici, che hanno ricevuto il materiale di voto al più tardi nei\nprimissimi giorni di ottobre e che avrebbero potuto procurarsi le schede\ndirettamente presso le tipografie interessate. La tesi del ricorrente secondo cui\ni provvedimenti messi in atto avrebbero dovuto essere emanati in forma\nvincolante è erronea, in quanto mancavano le basi legali per una simile\ndecisione. Inoltre, il modo di piegatura raccomandato era affisso in tutte le\ncabine elettorali.\nPer quanto concerne invece la timbratura, si tratta di un accorgimento\nnecessario per evitare che l’elettore possa deporre abusivamente nell’urna più\nschede. Le constatazioni fatte durante le fasi di scrutinio hanno dimostrato\nche gli uffici elettorali hanno ossequiato le direttive e che, nella maggioranza\ndei casi, gli elettori hanno rinunciato a timbrare personalmente la scheda, a\nriprova del fatto che questi ultimi non si sono sentiti limitati nella loro libertà\nd’espressione del voto né tanto meno controllati.\n1.3.4. Inoltre, gli aventi diritto di voto avevano la possibilità, qualora\navessero ritenuto minacciata la segretezza del voto, di far capo al voto per\ncorrispondenza (e dunque all’utilizzo della busta ufficiale), forma questa\nammessa in maniera incondizionata secondo l’art. 71a della modificazione\ndel 27 giugno 1995 della legge ticinese sull’esercizio del diritto di voto, sulle\nvotazioni e sulle elezioni nonché secondo l’art. 19 cpv. 3 del corrispondente\nregolamento di applicazione delle leggi elettorali, modificato il 22 agosto 1995.\n\n"}