{"Signatur": "CH_VB_035", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-12-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_035_JAAC-60-69--_1995-12-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003161.pdf?ID=150003161", "Checksum": "eb3d30f4cbe5a0c54c02b6d32a787e14"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.69 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Nationalrat 04.12.1995 JAAC 60.69 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil national 04.12.1995 JAAC 60.69 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio nazionale 04.12.1995 JAAC 60.69 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Nationalrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil national"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio nazionale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:16", "Checksum": "09b99e92cc05f1eac9f5212f04add25b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio nazionale 04.12.1995 JAAC 60.69 \r\n\n JAAC 60.69\n\nConsiglio nazionale, 4 dicembre 1995. Su invito del\nConsiglio nazionale, il Consiglio federale ha emanato,\nil 29 maggio 1996, una circolare ai Governi cantonali\nconcernente i problemi sorti durante le elezioni per\nil rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 22\nottobre 1995, FF 1996 II 1184 n. 2 e 3, BBl 1996 II 1297\nZiff. 2 und 3, FF [fr] 1996 II 1292 ch. 2 et 3\n\nElections au Conseil national. Secret du vote.\nArt. 5 al. 7 LDP. Portée du secret du vote.\nBulletins électoraux partiellement transparents.\nArt. 79 al. 2bis LDP. Influence déterminante sur le résultat de l’élection.\nAppréciation quantitative et qualitative en tenant compte du principe\nde la proportionnalité. Circonstances déterminantes, en particulier\nmoyens raisonnables de remédier personnellement aux effets\npréjudiciables.\n\nNationalratswahlen. Stimm- und Wahlgeheimnis.\nArt. 5 Abs. 7 BPR. Tragweite des Stimm- und Wahlgeheimnisses.\nTeilweise durchsichtige Wahlzettel.\nArt. 79 Abs. 2bis BPR. Wesentlicher Einfluss auf das Wahlergebnis.\nQuantitative und qualitative Würdigung unter Berücksichtigung\ndes Verhältnismässigkeitsgrundsatzes. Massgebende Umstände,\ninsbesondere zumutbare Möglichkeiten individueller Behebung der\nBeeinträchtigungen.\n\n1\nElezioni del Consiglio nazionale. Segreto del voto.\nArt. 5 cpv. 7 LDP. Portata del segreto del voto.\nSchede di voto parzialmente trasparenti.\nArt. 79 cpv. 2bis LDP. Influenza essenziale sul risultato elettorale.\nApprezzamento quantitativo e qualitativo alla luce del principio\ndi proporzionalità. Circostanze determinanti, in particolare\nsoluzioni ragionevoli per dare ai singoli la possibilità di rimediare\npersonalmente ai pregiudizi.\n\nIn fatto:\n\n1.1. Con ricorso del 20 ottobre 1995, il ricorrente si è aggravato al Consiglio di\nStato del Canton Ticino a causa della trasparenza delle schede prestampate\nper l’elezione del Consiglio nazionale, domandando che le elezioni del\n22 ottobre 1995 nel Canton Ticino fossero dichiarate nulle e ne fosse disposta\nla ripetizione. Il ricorrente motiva il suo ricorso essenzialmente con il fatto\nche le schede di voto prestampate avrebbero permesso ai membri degli uffici\nelettorali di leggere facilmente, sul verso, sul quale viene apposto il timbro di\ncontrollo, la lista votata. I provvedimenti ordinati dalla Cancelleria di Stato e\ndal Consiglio di Stato ticinesi in seguito alla scoperta del vizio erano, a giudizio\ndel ricorrente, inadeguati a garantire la segretezza del voto: da un lato, perché\ndetti provvedimenti non avevano carattere obbligatorio, dall’altro, perché il\nsuggerimento della Cancelleria di Stato di piegare la scheda apriva la strada,\nvisti i differenti modi di piegatura possibili, a elusioni del segreto del voto. Lo\nstesso vale, a parere del ricorrente, per la possibilità accordata all’elettore\ndal Consiglio di Stato di apporre personalmente il timbro di controllo. Il\ntimore di una lesione del diritto alla segretezza avrebbe dunque costretto\nmolti elettori, soprattutto nei numerosi Comuni con un esiguo numero di\nabitanti, a rinunciare al voto o a votare differentemente da come avrebbero\nvoluto.\n(...)\n1.3. Con decisione del 26 ottobre 1995, il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha\nrespinto il ricorso, argomentando come segue:\n1.3.1. Innanzitutto, il Consiglio di Stato rinvia alla modificazione del 6 febbraio\n1995, in vigore dal 14 marzo 1995, della legge ticinese sull’esercizio del diritto\ndi voto, sulle votazioni e sulle elezioni, la quale sancisce la rinuncia all’utilizzo\ndella busta ufficiale. Rileva inoltre che tale sistema di espressione del voto\nè comune alla maggioranza degli altri Cantoni e che la rinuncia alla busta\nufficiale era stata approvata dall’autorità federale il 28 agosto 1995.\n1.3.2. La presunta eccessiva trasparenza della scheda di voto era stata\nsollevata per la prima volta negli organi di stampa ticinesi il 10 ottobre 1995.\nIl giorno stesso, la Cancelleria di Stato aveva reagito raccomandando agli\n\n"}