Telecomunicazioni. Modifica di una concessione per radiocomunicazione mobile della 3a generazione (UMTS) il cui rilascio era stato vincolato all’obbligo di fornire il servizio fino alla fine del 2002. - Sulla base dell’art 5 LTC in relazione con l’art. 10 cpv. 1 LTC, per la modifica della concessione è competente la Commissione federale delle comunicazioni. - Nella fattispecie, risulta una modifica delle condizioni di fatto perché, contro ogni aspettativa, lo sviluppo tecnico degli apparecchi terminali e i servizi disponibili sono ancora insufficienti per esigere la copertura di rete entro il termine fissato nella decisione di rilascio della concessione.