Telecomunicazioni. Garanzia dell’interconnessione (art. 11 cpv. 3 LTC). Condizioni per un intervento delle autorità. Misure provvisionali concernenti prezzi basati sui costi. - Per risolvere la questione della competenza della Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) occorre distinguere fra le trattative di interconnessione da una parte e le liti concernenti contratti di interconnessione già conclusi risp. le decisioni di interconnessione dall’altra parte. La ComCom è competente solo per liti nell’ambito di trattative di interconnessione (n. 25-33). - Dato che la controparte occupa una posizione dominante sul mercato dei servizi di interconnessione che figurano