Telecomunicazioni. Adozione di misure provvisionali per assicurare l’interconnessione (art. 11 LTC). Linee locate. - Nella locazione di linee viene fornita a terzi una determinata capacità di trasmissione tra due punti terminali della rete. In questo modo vengono trasmesse, per mezzo di tecniche di telecomunicazione, informazioni per conto di terzi, ciò che costituisce un servizio di telecomunicazione ai sensi dell’art. 3 lett. b LTC in relazione con l’art. art. 1 lett. b OST. In linea di principio, sottostanno al regime dell’interconnessione sia la capacità di trasmissione che il mezzo di trasmissione in quanto impianto di telecomunicazione.