Telecomunicazioni. Garanzia dell’interconnessione (art. 11 LTC). Condizioni per un intervento dell’autorità. Misure provvisionali. - In linea di principio, la Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) ordina misure provvisionali solo nei casi in cui, durante la procedura, non vi sia la garanzia dell’interconnessione a causa della mancanza fisica di questa o a causa di tariffe esorbitanti. La ComCom interviene pertanto solo in modo sussidiario per la messa in pratica del dovere di interconnessione. La libertà contrattuale fra gli interessati prevale sull’intervento dell’autorità. (n. 14) - Nel caso in cui vi sia un contratto di interconnessione in vigore fra le parti, con prezzi