Telecomunicazioni. Garanzia dell’interconnessione (art. 11 LTC). Misure provvisionali. - Occorre ordinare misure provvisionali per garantire l’interconnessione ai sensi dell’art. 11 cpv. 3 LTC in relazione con l’art. 29 segg. OST, se la richiedente non dispone di una rete telefonica pubblica che copre tutto il territorio e dipende quindi dall’interconnessione (n. 2.2.2). - Dato che la prima fase dell’apertura del mercato è decisiva per lo sviluppo di una vera concorrenza, l’assenza di misure provvisionali può provocare un danno irreparabile per la richiedente (n. 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5). - I prezzi dell’interconnessione fissati dal fornitore