1 Art. 16 cpv. 1 lett. d LAsi. Delimitazione tra domanda di riesame e nuova domanda d’asilo.[9] 1. Quando un richiedente, dopo una prima procedura d’asilo infruttuosa, presenta una seconda domanda d’asilo mirante al riconoscimento della qualità di rifugiato, questa va trattata giusta l’art. 16 cpv. 1 lett. d LAsi. È fatta eccezione a questa regola solo quando vengono invocati motivi di revisione (consid. 6). 2. Una procedura d’asilo infruttuosa non significa né più né meno che in una prima procedura è stato constatato con decisione definitiva, o implicitamente dedotto, che il richiedente non è un rifugiato (consid. 5).